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Published 5 Novembre 2026 - in Knowledge Center

Amministratori indipendenti: requisiti e ruolo in azienda

Introduzione: amministratori indipendenti

Nelle società quotate italiane il 52% dei consiglieri non esecutivi è qualificato come indipendente[1]. La normativa ne ha progressivamente rafforzato la presenza, affidando a queste figure il compito di vigilare sull’operato del management nell’interesse di tutti gli azionisti.

I requisiti di indipendenza sono fissati dall’articolo 147-ter del TUF per le società quotate e rimessi all’autonomia statutaria dall’articolo 2387 del codice civile per quelle non quotate, con un ruolo interpretativo rilevante svolto dalle comunicazioni Consob. Per questo è necessario capire chi sono gli amministratori indipendenti, quali requisiti devono possedere e quale ruolo svolgono nei comitati consiliari.

INDICE DEI CONTENUTI

Amministratori indipendenti: chi sono e a cosa servono

L’amministratore indipendente è un componente del consiglio di amministrazione privo di incarichi esecutivi e libero da relazioni commerciali, finanziarie, professionali o familiari con la società e con l’azionista di controllo. La sua funzione si articola su due piani:

  • monitoring generale, con una vigilanza continua sull’operato degli amministratori esecutivi, così da prevenire decisioni opportunistiche della maggioranza
  • valutazione preventiva di operazioni specifiche, attraverso pareri istruttori su operazioni straordinarie esposte a conflitti di interesse, difese da offerte pubbliche di acquisto e operazioni con parti correlate

Il valore di questa figura emerge soprattutto nelle società a proprietà concentrata, molto diffuse in Italia, dove la presenza di un soggetto terzo rispetto al socio di controllo garantisce un contrappeso nel processo decisionale[2]. La stessa logica si ritrova nelle operazioni di private equity e di leveraged buyout, dove la composizione del board incide sulla tutela degli investitori.

I requisiti di indipendenza secondo TUF e codice civile

La disciplina dell’indipendenza nasce da due fonti distinte, che si applicano a società diverse.

Società quotate: l’articolo 147-ter del TUF

Il Testo Unico della Finanza stabilisce che nelle società quotate almeno un componente del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza, soglia che sale ad almeno due quando il consiglio supera i sette membri[3].

I requisiti richiamati sono quelli previsti per i sindaci dall’articolo 148, comma 3, del TUF. Non sono quindi considerati indipendenti:

  • chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’articolo 2382 del codice civile
  • il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, delle controllanti, delle controllate o delle società sottoposte a comune controllo
  • chi è legato alla società, al gruppo o agli amministratori da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, oppure da altri rapporti patrimoniali o professionali che ne compromettano l’indipendenza

La perdita dei requisiti dopo la nomina comporta la decadenza automatica dalla carica, con obbligo di comunicazione immediata al consiglio. Consob ha chiarito che il richiamo ai requisiti dei sindaci richiede una valutazione sostanziale, caso per caso, anziché un’applicazione automatica della lettera della norma[4]. Ne derivano due indicazioni operative:

  • ricoprire la carica di amministratore esecutivo in un’altra società del gruppo, controllante, controllata o sorella, compromette l’indipendenza nella società quotata
  • ricoprire la carica di amministratore indipendente in altre società dello stesso gruppo non compromette invece l’indipendenza

Un criterio più rigoroso vale per le società soggette a direzione e coordinamento, dove non possono qualificarsi indipendenti gli amministratori che ricoprono la stessa carica nell’ente che esercita la direzione o nelle quotate da esso controllate[4].

Società non quotate: l’articolo 2387 del codice civile

Nelle società non quotate la figura non è obbligatoria. Lo statuto può però subordinare l’assunzione della carica al possesso di requisiti speciali di onorabilità, professionalità e indipendenza, anche richiamando i codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o società di gestione dei mercati[5].

Resta applicabile l’articolo 2382 del codice civile, che esclude dalla carica l’interdetto, l’inabilitato, il fallito e chi è stato condannato a una pena che comporta l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi [5].

Il ruolo nelle società quotate e nei comitati consiliari

Il Codice di Corporate Governance raccomanda che l’organo di amministrazione comprenda almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente[6]. Nelle società grandi a proprietà concentrata, ovvero quelle con capitalizzazione superiore a un miliardo di euro nei tre anni precedenti, gli indipendenti costituiscono almeno un terzo del consiglio, quota che sale ad almeno la metà nelle altre società grandi. In queste società gli indipendenti si riuniscono inoltre in assenza degli altri amministratori, almeno una volta all’anno, per valutare i temi di interesse rispetto al funzionamento del consiglio e alla gestione sociale.

Il contributo più rilevante si concentra però nei comitati endoconsiliari:

  • comitato controllo e rischi, composto da soli amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti e presieduto da un indipendente, assiste il consiglio sulle linee di indirizzo dei controlli interni e sulla valutazione dei rischi
  • comitato remunerazione, con la stessa composizione, formula proposte sulla retribuzione degli esecutivi per allinearla alla creazione di valore nel lungo periodo
  • comitato nomine, in maggioranza indipendente, coadiuva il consiglio nell’autovalutazione, nella definizione della composizione ottimale del board e nei piani di successione
  • comitato operazioni con parti correlate, composto da soli amministratori non esecutivi e in maggioranza o totalità indipendenti, rilascia un parere preventivo sulla convenienza e correttezza delle operazioni con soggetti correlati

L’importanza di quest’ultimo si misura nella prassi, dato che nel 64% dei casi il parere viene affidato a un comitato formato appositamente da soli indipendenti[1].

Il Codice raccomanda inoltre la nomina di un Lead Independent Director quando il presidente è anche amministratore delegato o titolare di rilevanti deleghe, quando la carica di presidente è ricoperta da chi controlla la società, e nelle società grandi se lo richiede la maggioranza degli indipendenti[6]. È il punto di riferimento degli amministratori non esecutivi e coordina le riunioni dei soli indipendenti.

Amministratore indipendente e amministratore di minoranza: le differenze

Le due figure vengono spesso confuse, pur rispondendo a logiche diverse.

  • L’amministratore indipendente si qualifica per il possesso di requisiti di terzietà e imparzialità rispetto al management e al socio di controllo. Agisce nell’interesse generale della società e può essere presente sia nelle liste di maggioranza sia in quelle di minoranza
  • L’amministratore di minoranza si definisce invece per la fonte di designazione. Viene eletto dalla lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non risulta collegata, neppure indirettamente, ai soci che hanno presentato o votato la lista prima classificata. La sua funzione consiste nel garantire voce agli azionisti di minoranza, spesso fondi e investitori istituzionali

Un amministratore di minoranza non è quindi obbligato per legge a essere indipendente, con l’eccezione del sistema monistico, dove il componente espresso dalla lista di minoranza deve possedere anche i requisiti di indipendenza, poiché andrà a comporre e presiedere il comitato per il controllo sulla gestione. Nella prassi le due qualifiche tendono comunque a coincidere, perché gli investitori istituzionali propongono persone che possiedono entrambi i requisiti[2].

Va infine ricordato che gli amministratori sono revocabili dall’assemblea ordinaria in qualunque momento, salvo il diritto al risarcimento dei danni quando la revoca avviene senza giusta causa[5]. Il punto assume particolare rilievo per questa figura, dato che una revoca promossa dal socio di controllo senza una giusta causa comprovata può configurare un abuso del diritto.

Amministratori indipendenti: vantaggi per la board diversity

La normativa sull’equilibrio di genere ha inciso profondamente sulla composizione dei board italiani. Lo statuto delle società quotate deve oggi garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti degli amministratori eletti, quota ridotta a un quinto al primo rinnovo per le società di nuova quotazione[3].

Prima del 2011 la presenza femminile nei consigli delle quotate italiane restava sotto il 7%[7], mentre oggi la quota degli incarichi di amministrazione ricoperti da donne supera il 43% [8].

Questa crescita è passata in larga parte proprio dalla figura dell’amministratore indipendente, che rappresenta il 75% degli incarichi ricoperti da donne nei consigli[8]. Il progresso riguarda però poco i ruoli apicali, dove le donne occupano la carica di amministratore delegato solo nel 2,3% dei casi e quella di presidente nel 3,6%[8].

Individuare amministratori indipendenti che uniscano competenze tecniche, autorevolezza e reale terzietà rispetto alla proprietà richiede una ricerca accurata, spesso difficile da condurre attraverso i soli network esistenti.

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